Tribunale di Milano – Ufficio del Gip – sentenza 24 gennaio
2005
Giudice Forleo
Imputati
l) del delitto previsto e punito dall’articolo 270bis Cp, in quanto si associavano
tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Hammid (già oggetto
di sentenza definitiva di applicazione della pena ex articolo 444 Cpp.),
Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento pendente davanti all’Ag
di Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Ciise Maxamed Cabdullah,
Mohamed Amin Mostafà, Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias
Mullah Fouad, Housni Jamal alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si
procede separatamente davanti alla Corte d’Assise di Milano) Daki Mohammed,
Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz (per i quali si procede
separatamente essendo gli stessi già giudicati in data odierna con
il rito abbreviato) allo scopo di compiere atti di violenza con finalità
di terrorismo internazionale, in Italia ed all’estero, all’interno di un’organizzazione
sovra-nazionale, localmente denominata con varie sigle (tra cui “Ansar Al
Islam”), comunque operante sulla base di un complessivo programma criminoso,
condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia
e Medio Oriente, contemplante:
preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi,
forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini civili
ed altri obiettivi - ovunque collocati -riconducibili agli Stati, occidentali
e non, ritenuti “infedeli” e nemici; il tutto nel quadro di un progetto di
“Jihad”, intesa, secondo l’interpretazione della religione musulmana propria
dell’associazione, nel senso di strategia violenta per l’affermazione dei
principi “puri” di tale religione;
il favoreggiamento della immigrazione illegale in Italia e verso altri Stati
dei militanti;
il procacciamento di documenti falsi di identità per i componenti
dell’organizzazione;
il reclutamento di una pluralità di persone da inserire nell’associazione
ed eventualmente inviare in campi di addestramento ubicati principalmente
in Iraq;
l’invio dei militanti nelle «zone di guerra» a sostegno delle
attività terroristiche ivi progettate ed eseguite contro il «nemico
infedele»;
la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi
della organizzazione;
il proselitismo effettuato (anche nei luoghi di culto e di riunione siti
in Milano, come la moschea di Via Quaranta ed un appartamento di Via Cilea
n. 40) attraverso videocassette, audio-cassette, documenti propagandistici
e sermoni incitanti al terrorismo ed al sacrificio personale in azioni suicide
destinate a colpire il nemico «infedele»;
la predisposizione, comunque, di tutti mezzi necessari per l’attuazione del
programma criminoso dell’associazione e per il sostegno ai “fratelli” ovunque
operanti secondo il descritto programma.
In particolare, operando nella associazione:
- Muhammad Majid (alias Mullah Fouad), Abderrazak Madjoub, Ciise Maxamed
Cabdullaah ed El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, con funzioni direttive
ed organizzative (articolo 270bis, comma 1 Cp) nell’ambito della cellula
operante in Milano ed in altre zone del territorio italiano (Muhammad Majid
e Ciise Maxamed Cabdullaah, in particolare, nel periodo della propria permanenza
in Italia), nonché il Ciise Maxamed Cabdullaah anche a livello internazionale;
condotta consistita per i primi tre anche nel fungere da raccordo tra i vertici
dell’organizzazione transnazionale e l’attività dei membri della cellula
italiana; per il quarto anche nel coordinare l’attività dei membri
della cellula locale; per tutti nel coordinare l’approvvigionamento di documenti
falsi;
- Hamraoui Kamel Ben Mouldi e Drissi Noureddine, con funzioni organizzative
(articolo 270bis, comma 1 Cp) consistite nel coordinare l’attività
dell’associazione in varie località del Nord Italia (tra cui, oltre
Milano, anche Cremona e Parma) anche allo scopo di eludere le indagini delle
competenti autorità concentratesi principalmente sull’attività
svolta nella città di Milano, sede principale della cellula italiana;
- Mohamed Amin Mostafa, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma
2 Cp), con condotta consistita nell’assicurare il necessario supporto per
l’invio definitivo, in vista dei fini sopra indicati, di persone, documenti
e denaro nel Kurdistan iracheno (in alcuni casi attraverso la Siria);
- Daki Mohammed, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma 2 Cp),
con condotta consistita nel dare ospitalità e nell’assicurare approvvigionamento
di documenti falsi a membri dell’associazione (tra cui lo stesso Ciise Maxamed
Cabdullaah);
- Bouyahia Maher Ben Abdelaziz, quale semplice partecipe (articolo 270bis,
comma 2 Cpp), fungendo da raccordo in territorio turco (segnatamente nella
città di Instanbul) tra i capi dell’organizzazione transnazionale
e l’attività dei membri della cellula italiana;
- Housni Jamal, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma 2 Cp), svolgendo
la propria attività, secondo le direttive impartitegli da El Ayashi
Radi Abd El Samie Abou El Yazid, sia in territorio italiano che in territorio
estero (recandosi, ad esempio, in Turchia presso il gruppo di Bouyahia Maher
Ben Abdelaziz per recapitare loro materiale vario su ordine di El Ayashi);
- Toumi Ali, quale semplice partecipe (articolo 270bis, comma 2 Cp), provvedendo
principalmente al reperimento di documenti falsi e di altro materiale logistico
(computer, telefoni, etc.) necessari allo svolgimento dell’attività
associativa.
Associazione avente il suo principale centro operativo italiano in Milano,
tuttora operante anche in altre località nel territorio italiano (oltre
che all’estero) a partire almeno dal luglio 2001; (condotta degli imputati
colpiti da provvedimento restrittivo esaurita all’atto della esecuzione del
medesimo, se intervenuta).
2) del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 81 Cpv. Cp e 12 commi
1 e 3 D.Lgs 286/98 (ora modificato dalla legge 189/02), in quanto, in concorso
tra loro e con altre persone, tra cui Mohammed Tahir Hammid (già oggetto
di sentenza definitiva di applicazione della pena ex articolo 444 Cpp.),
Trabelsi Mourad (imputato in separato procedimento davanti all’Ag di
Brescia), El Ayashi Radi Abd El Samie Abou El Yazid, Mohamed Amin Mostafà,
Abderrazak Mahjoub, Muhamed Majid alias Mullah Fouad, Housni Jamal
alias Jamal Al Maghrebi (per i quali si procede separatamente davanti alla
Corte d’Assise di Milano) Toumi Ali Ben Sassi e Bouyahia Maher Ben Abdelaziz
(per i quali si procede separatamente essendo gli stessi già giudicati
in data odierna con il rito abbreviato), compivano, in violazione delle disposizioni
di legge regolanti la materia, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una pluralità
di persone nel territorio dello Stato, ovvero atti diretti a procurare l’ingresso
illegale in altri Stati del quale le suddette persone non erano cittadine
o non avevano titolo di residenza permanente, con le condotte già
descritte nei capi precedenti. In particolare, provvedevano anche a procurare
documenti falsi a persone che arrivavano in Italia anche allo scopo di transitare,
successivamente, in altri Stati (prevalentemente presso campi di addestramento
in Iraq).
Fatto aggravato dall’essere stato commesso da più di tre persone in
concorso tra loro.
Con l’ulteriore aggravante di cui all’articolo 1 legge 15/80, avendo commesso
i reati per finalità di terrorismo.
Reati accertati o commessi in Milano ed in altre località nel territorio
italiano dal luglio 2001 al novembre 2003 (condotta degli imputati colpiti
da provvedimento restrittivo esaurita all’atto della esecuzione del medesimo,
se intervenuta).
Conclusioni delle parti
Il Pm ha chiesto rigettarsi l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata
dalla difesa.
Nel merito ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di anni nove e
mesi quattro di reclusione e di euro 16.000,00 di multa, previa derubricazione
del ruolo rivestito dai predetti nel reato di cui al capo a) in quello di
partecipe.
La difesa ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale di questa
Ag essendosi il fatto commesso in Cremona, con conseguente competenza dell’Ag
di Brescia ex articolo 51/3 bis Cp
Nel merito, la difesa di Drissi ha chiesto sentenza di assoluzione perché
il fatto non costituisce reato o perché l’imputato non lo ha commesso;
in subordine ha chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
la difesa dell’Hamraoui ha chiesto sentenza di assoluzione perché
il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
ha pronunciato la seguente
Sentenza (articolo22/3 Cpp) – Ordinanza (articolo299/3 up Cpp)
Motivi della decisione
In data 29 marzo 2004, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti di Trabelsi Mourad in ordine ai medesimi reati di cui all’attuale
imputazione, questo giudice emetteva sentenza di incompetenza per territorio
in favore dell’Ag di Brescia, ritenendo la stessa competente per l’intera
«cellula» di cui all’imputazione all’epoca formulata.
Di seguito, in data 3 agosto 2004, perveniva richiesta di rinvio a giudizio
concernente le posizioni degli altri imputati di cui all’attuale incriminazione
(fatta eccezione per Mohammed Tahir Hammid per il quale era nel frattempo
intervenuta sentenza ex articolo 444 Cpp), alcuni dei quali chiedevano procedersi
con le forme del giudizio abbreviato.
Tra quest’ultimi, gli imputati Drissi Noureddine e Hamroaui Kamel Ben Mouldi,
risultati nel corso delle indagini in stretto contatto con il Trabelsi.
I difensori dei due eccepivano preliminarmente l’incompetenza territoriale
di questa Ag in favore di quella bresciana, e questo giudice si riservava
la decisione all’esito della discussione.
Alla luce della riformulazione dell’imputazione rispetto a quella elevata
in ordine alla posizione del Trabelsi, nonché soprattutto in base
alle indagini successivamente compiute - ed in particolare agli interrogatori
resi da taluni coimputati ed imputati in procedimenti connessi nonché
agli atti acquisiti nel giudizio abbreviato ex articolo 441/5 Cpp - va confermata
la competenza di detta Ag in ordine al cosiddetto “gruppo cremonese”, e dunque
anche in ordine alle posizioni dei due attuali imputati Drissi e Hamraoui,
ma va invece affermata la competenza di questa Ag in ordine al cosiddetto
“gruppo milanese”, ossia alle posizioni degli altri imputati.
Come infatti già evidenziato nel decreto di rinvio a giudizio emesso
in data 29 settembre 2004 nei confronti degli imputati che non hanno optato
per il rito speciale, dall’insieme degli atti processuali - peraltro di seguito
integrati ex articolo 441/5 Cpp - emerge all’evidenza la pluralità
di più «cellule» di matrice islamico-fondamentalista gravitanti
in aree eversive operanti nel territorio nazionale e la sostanziale autonomia,
anche nelle loro precipue finalità, delle stesse, e ciò pur
in presenza di evidenti e necessari collegamenti tra le medesime ed altre,
collaterali, stanziate all’estero. Sempre da detti atti emerge pure l’incentrarsi
della «cellula» della quale facevano parte tutti gli altri imputati
nel territorio milanese, in cui la stessa trovava appunto il suo epicentro
logistico.
Tale valutazione prescinde evidentemente dallo stanziamento dei singoli membri
nel territorio dello Stato e si impernia necessariamente sulla base operativa
dei gruppi in questione.
Tanto si afferma in quanto sia i due curdi abitanti a Parma - Mohammed Tahir
Hammid e Mohamed Amin Mostafà - pur nei loro appurati contatti
con il gruppo cremonese ed in particolare con il Trabelsi, sia Daki Mohamed,
domiciliato a Reggio Emilia, risulta operassero in stretto contatto con i
membri dell’organizzazione stanziati in Milano, ed in particolare con l’El
Ayashi, con il Nasr Osama, oltre che con il Mullah Fouad (nel periodo in
cui quest’ultimo era stanziato in Italia), loro referenti primari.
All’esito del giudizio abbreviato deve pertanto affermarsi la competenza
dell’Ag bresciana con riguardo alle posizioni degli imputati Drissi e Hamraoui,
i quali peraltro risultano dagli stessi atti indagati presso tale Ag. in
parallelo procedimento avente ad oggetto i medesimi titoli di reato, assorbenti
le attuali incriminazioni.
Va nondimeno evidenziato come all’esito del giudizio abbreviato, conclusosi
per gli altri imputati con sentenza assolutoria dal reato di cui all’articolo270
bis Cp, sulla base degli elementi di prova allo stato ed in questa sede utilizzabili,
non possano al riguardo ritenersi persistenti i gravi indizi in ordine a
tale reato neppure per il c.d. gruppo cremonese, per la parte evidentemente
concernente il presente procedimento come finora sviluppatosi.
Ciò si precisa ai soli effetti del regime cautelare in atto nei confronti
dei due imputati in questione, non detenuti nell’ambito del parallelo procedimento
bresciano.
Sul punto va innanzitutto rilevato come gli atti di causa debbano essere
sfrondati dagli atti affetti da inutilizzabilità patologica, ed innanzitutto
dalle cosiddette fonti d’intelligence, ossia dai numerosi dati provenienti
da «acquisizioni informative» o «investigative» non
meglio precisate, o da acquisizioni assunte in «contesti di collaborazione
internazionale» o asseritamente provenienti da «segnalazioni
da parte di organismi americani» o da «dati forniti dal BKA tedesco»,
anch’esse prive di qualsivoglia supporto genetico degno di rilievo processuale
e non puntalmente riscontrate da atti processualmente rilevanti.
Lo stesso è a dirsi per gli atti compiuti all’estero e non assistiti
dalle garanzie difensive che l’ordinamento interno pone ad imprescindibile
fondamento dell’utilizzabilità di tali atti, ed in particolare alle
audizioni di soggetti assunti come testimoni anziché come indagati
in procedimenti all’evidenza connessi e dunque senza le dovute garanzie difensive.
Ci si riferisce soprattutto alle audizioni di ex combattenti ristretti in
Iraq, assunte dall’autorità norvegese ed acquisite dai nostri inquirenti
in sede di rogatoria.
Analoghi rilievi di inutilizzabilità processuale riguardano con altrettanta
evidenza i dati provenienti dalle cosidddette «fonti aperte»,
ossia da informazioni giornalistiche o assunte per via telematica.
Tanto premesso, può dirsi con margini di ragionevole certezza ed al
di là delle reticenti dichiarazioni di taluni imputati, che entrambe
le «cellule» in questione avevano come precipuo scopo il finanziamento,
e più in generale il sostegno, di strutture di addestramento paramilitare
site in zone mediorientali, presumibilmente stanziate nel nord dell’Iraq.
A tal scopo, infatti, erano organizzati sia la raccolta e l’invio - attraverso
canali ritenuti «sicuri» - di somme di denaro, sia l’arruolamento
di volontari - tutti stranieri e tutti di matrice islamico-fondamentalista
- da far giungere in dette zone evitando ogni possibile intoppo nelle loro
trasferte, e dunque attraverso percorsi anch’essi ritenuti “sicuri” e con
documenti spesso contraffatti.
L’attività delle «cellule» in questione, per quanto sempre
risulta da detti atti, si colloca storicamente in concomitanza dell’attacco
statunitense all’Iraq, avvenuto com’è noto nel marzo del 2003 ma notoriamente
previsto come altamente probabile all’indomani del conflitto in Afghanistan,
nel quale pure tali gruppi risultano essere stati attivi.
Numerose conversazioni intercettate fanno peraltro riferimento a tale accadimento
ed alla necessità di arginare il più possibile i prevedibili
nefasti effetti, aiutando «i fratelli» presenti nelle zone del
conflitto, sia economicamente sia, appunto, rinforzando i contingenti armati
attraverso l’invio di combattenti.
Non risulta invece provato, nonostante gli encomiabili sforzi investigativi
compiuti, che tali strutture paramilitari prevedessero la concreta programmazione
di obiettivi trascendenti attività di guerriglia da innescare in detti
o in altri prevedibili contesti bellici e dunque incasellabili nell’ambito
delle attività di tipo terroristico di cui all’articolo270bis Cp come
novellato all’indomani dei noti e tragici fatti dell’11 settembre 2001.
La nozione di terrorismo, com’è noto, diverge da quella di eversione
e come questa non è definita in via normativa, dovendosi dunque ricavare
in via ermeneutica, sia sulla base del contenuto delle convenzioni internazionali
sul punto, sia, soprattutto, riflettendo sulla “ratio” e sulla genesi della
norma penale in questione.
Emblematico sotto il primo profilo appare il tenore della Convenzione Globale
dell’Onu sul Terrorismo, progettata nel 1999, che all’articolo18/2 prevede
un’esimente in ordine alle sanzioni in essa previste, in forza della quale
le stesse non riguardano le forze armate ed i gruppi armati o movimenti diversi
dalla forze armate di uno Stato nella misura in cui si attengano alle norme
del diritto internazionale umanitario.
Proprio da tale normativa, ed in particolare da detta esimente, si ricava
che le attività violente o di guerriglia poste in essere nell’ambito
di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse
da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano
del diritto internazionale, a meno che - ed ecco che in tal caso l’esimente
in questione non opera - non venga violato il diritto internazionale umanitario.
Da tale ultimo limite può ricavarsi dunque che le attività
di tipo terroristico rilevanti e dunque perseguibili sul piano del diritto
internazionale siano quelle dirette a seminare terrore indiscriminato verso
la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi
dunque come delitti contro l’umanità.
A confortare tale impostazione interviene la “ratio” della norma di cui all’articolo270bis
Cp, com’è noto novellata a seguito dei noti e tragici fatti dell’11
settembre 2001.
La modifica, che ha appunto esteso il rilievo penale dei fatti in tale norma
già previsti anche ai casi in cui gli stessi fossero posti ai danni
di uno Stato estero, voluta d’emergenza all’indomani di tali fatti parallelamente
ad analoghi interventi legislativi posti in essere in altri paesi, ha evidentemente
perseguito la finalità di creare una sorta di diritto penale sovranazionale
con il quale tutelare i singoli Stati da attentati terroristici di ampio
spettro, speculari di strategie politiche autonome e risolutive.
L’estendere tale tutela penale anche agli atti di guerriglia, per quanto
violenti, posti in essere nell’ambito di conflitti bellici in atto in altri
Stati ed a prescindere dall’obiettivo preso di mira, porterebbe inevitabilmente
ad un’ingiustificata presa di posizione per una delle forze in campo, essendo
peraltro notorio che nel conflitto bellico in questione, come in tutti i
conflitti dell’era contemporanea, strumenti di altissima potenzialità
offensiva sono stati innescati da tutte le forze in campo.
Tanto premesso, va rilevato come in punto di fatto non può ritenersi
provato, neppure in termini di gravità indiziaria, che le due «cellule»
in questione, pur gravitando in aree notoriamente contrassegnate da propensioni
al terrorismo, avessero obiettivi trascendenti quelli di guerriglia come
sopra delineati.
Al riguardo non può dirsi sufficiente a fondare l’ipotizzata responsabilità
penale, la comune appartenenza a realtà eversive ed a strutture, quale
quella denominata «Ansar Al Islam» - peraltro bombardata e distrutta
nel corso di tale conflitto - dalla composizione tutt’altro che omogenea
ed anzi alquanto articolata e complessa.
Sotto tale ultimo profilo va evidenziato come la variegata gamma di posizioni,
tutte di matrice islamico-fondamentalista, confluenti nella menzionata struttura
«Ansar Al Islam» sia stata delineata dal coimputato “collaboratore”
Mohammed Tahir Hammid, il quale, pur nella evidente prospettiva di un trattamento
sanzionatorio alquanto mite poi ottenuto ex articolo 444 Cpp., ha infatti
spiegato che tale formazione era alquanto eterogenea, facendo ad essa capo
vari modi di intendere l’opposizione ai regimi “nemici”, pur nella comune
e dunque omogenea matrice islamico-fondamentalista dei vari sostenitori e
simpatizzanti.
Le ultime dichiarazioni del predetto parlano al riguardo chiaro. Il Mohammed
Tahir ha infatti riferito genericamente di «aver sentito dire»
che «Ansar Al Islam» era «in contatto con Al Qaeda»
e che aveva in progetto anche di utilizzare «kamikaze» per azioni
di guerriglia all’interno dei confini iracheni, senza fornire alcun elemento
di diretta cognizione al riguardo, e anzi significativamente aggiungendo
che la svolta verso dette forme di violenza era oggetto di discussione tra
i componenti dell’organizzazione, affermando altresì di essere un
islamista moderato e di non condividere la deriva violenta di detta formazione.
Ha inoltre aggiunto che alcuni dei suoi coimputati, quali l’El Ayashi, «si
stavano avvicinando a detta organizzazione», così confermando
dunque che gli stessi non vi erano organicamente inseriti.
Sempre in ordine all’organizzazione «Ansar Al Islam», va poi
evidenziato il tenore della documentazione sequestrata al suo vertice Mullah
Krekar, arrestato in Olanda e poi scarcerato ed espluso in Norvegia.
In uno di tali atti, concernente l’ideologia del gruppo e la sua matrice
islamico-fondamentalista, si parla infatti di addestramenti militari al fine
di affrontare «combattimenti sul fronte», nonchè di «tunnel
e cave» costruiti per difendersi dai «raid aerei soprattutto
dopo gli ultimi bombardamenti sopra Tora Bora nel caso ci fossero degli attacchi
dell’alleanza americana britannica». Il documento in questione si conclude
con una chiosa per così dire «profetica». Si legge infatti:
«Scrivo queste righe prima dell’attacco americano in Iraq e probabilmente
anche noi verremo colpiti anche se stiamo prendendo delle misure protettive
per le nostre trecento famiglie, alcuni si nascondono in Iran, ma anche lì
hanno la vita dura e difficile... perchè si presume che gli americani
attaccheranno le città di Halja e Siruane che sono strategiche, e
se queste città verranno liberate potremmo iniziare l’era dell’Emirato
Islamico che opererebbe in associazione con l’organizzazione delle Nazioni
Unite. E infine chiedo a Dio di darci la forza e la vittoria. Il vostro fratello
Abu Sayed Kutub Fateh Krekar».
Sia da tali elementi, sia dalle riportate dichiarazioni di Mohammed Tahir
può dunque ricavarsi che «Ansar Al Islam» era strutturata
come una vera e propria organizzazione combattente islamica, munita di una
propria milizia addestrata appunto alla guerriglia e finanziata anche da
gruppi stanziati in Europa ed evidentemente gravitanti nell’area del fondamentalismo
islamico, senza perciò avere obiettivi di natura terroristica, probabilmente
e verosimilmente propri solo di alcuni di suoi membri.
E’ da evidenziarsi peraltro come dal riportato manoscritto a firma del Mullah
Krekar era stata dallo stesso prevista la possibilità di un’istituzionalizzazione,
addirittura nell’ambito delle Nazioni Unite, dell’organizzazione in questione.
Sempre sulle appurate finalità delle due «cellule» in
questione vanno anche menzionate le dichiarazioni rese dall’imputato El Ayashi
in data 29 luglio 2004, laddove lo stesso ammette di aver inviato combattenti
in medioriente nel 2003 «per ragioni di Jahad», ossia «per
opporsi agli invasori», in concomitanza appunto con l’attacco americano
e per combattere contro lo stesso, e ciò attraverso il canale siriano
gestito dal coimputato Mullah Fouad.
In questo senso, a parere della scrivente, devono peraltro essere intese
le più significative conversazioni intercettate. E’ il caso del riferimento
alla «grande bomba» che «sta arrivando» di cui alla
conversazione telefonica intervenuta in data 11 marzo 2003 ore 11.40 tra
l’attuale imputato Drissi e Trabelsi Mourad, evidentemente i due interlocutori
riferendosi all’imminente attacco americano all’Iraq, com’è noto scoppiato
proprio in quei giorni. Si pensi ancora alla «maledizione» di
cui alla conversazione intervenuta in data 1 aprile 2003 tra l’El Ayashi
e Ciise Mahamed all’interno della camera di sicurezza della locale Questura,
e il chiaro riferimento alla ormai intervenuta guerra all’Iraq ed alla posizione
al riguardo assunta dal governo italiano, con commenti all’evidenza tutt’altro
che inequivocabilmente riferibili ad attività di tipo terroristico
in concreto programmate. Altra conversazione emblematica in tal senso quella
intervenuta in data 30 marzo 2003 ore 20.41, ossia ad attacco americano già
avvenuto, tra il citato El Ayashi e l’attuale imputato Hamraoui, nel corso
della quale quest’ultimo comunica che il Trabelsi, sentiti altri personaggi
di spicco del gruppo, avrebbe deciso che «non hanno bisogno di
uomini lì, hanno bisogno di uomini qui», precisando lo stesso
che «metà degli uomini cercano finanziamenti, metà restano
qui», all’evidenza riferendosi, quanto agli uomini che restano «qui»,
ai finanziatori di quei combattimenti. Lo stesso è a dirsi per
la conversazione intervenuta tra il Mullah Fouad e l’El Ayashi sempre
in data 30 marzo 2003, nel corso della quale il primo richiede l’invio di
combattenti adeguatamente addestrati, di «gente che colpisca
il ferro», sollecitando l’interlocutore a cercare anche «quelli
che stavano in jaban», alludendo secondo la prospettazione accusatoria
(ma il riferimento appare in verità alquanto ambiguo) all’invio di
uomini disposti, comunque sempre in quel contesto, al diretto sacrificio
umano.
Non risulta inoltre da alcun atto degno di rilievo processuale che le due
“cellule” in questione fossero legate all’organizzazione “Al Tawid” della
quale sarebbe vertice il noto terrorista Al Zarqawi.
Sotto tale profilo va evidenziato come l’utenza telefonica asseritamente
in uso a quest’ultimo personaggio fosse tutt’altro che corrispondente (ed
anzi differente per ben cinque cifre) a quella che nella conversazione del
9 marzo 2003 intercorsa tra l’El Ayashi e i due curdi residenti a Parma,
viene indicata come in uso al Mullah Fouad.
Neppure risultano legami penalmente rilevanti di tali gruppi con quelli,
pur della stessa matrice ideologica, responsabili di attacchi di pacifica
natura terroristica, non potendo al riguardo farsi leva sulla presunta analogia
della «potenziale progettualità operativa degli spostamenti
di uomini e di risorse» né tanto meno sulla asserita «circolarità
di rapporti» tra soggetti gravitanti nei medesimi ambienti eversivi,
e dunque su loro rapporti di conoscenza o di pregressa frequentazione.
Ad incidere sulle esposte considerazioni non può neppure invocarsi
la circostanza in base alla quale gli imputati non erano di nazionalità
irachena e dunque non avrebbero potuto legittimamente battersi in guerra
contro il «nemico» americano.
E’ evidente infatti come la scriminante prevista dalla citata convenzione
riguardi le forze belligeranti facenti parte delle opposte fazioni in lotta,
a prescindere dalla nazionalità dei singoli individui combattenti
qualora accomunati da un’unica matrice strategico-ideologica.
Rimarranno perciò da appurare, nel futuro corso del procedimento bresciano,
sia i legami penalmente rilevanti tra i due attuali imputati e gli altri
imputati di quel procedimento, sia d’altro canto le eventuali attività
terroristiche da tale «cellula» in concreto programmate.
A tal ultimo riguardo non può non rilevarsi come gli atti del procedimento
bresciano acquisiti ex articolo 441/5 Cpp. e concernenti l’audizione in incidente
probatorio del «collaboratore» Zouaoi Chokri, finiscano in ultima
analisi per avallare tale valutazione. Le dichiarazioni del predetto relative
a presunti attentati da commettere sul territorio italiano, appaiono infatti
fondate su deduzioni dallo stesso ricavate da discorsi in linguaggio criptico
asseritamente tenuti in sua presenza da soggetti assolutamente estranei al
presente procedimento. D’altra parte, come affermato dal Pm in udienza, va
evidenziato come le dichiarazioni che tale «collaboratore» avrebbe
reso nell’ambito di altro procedimento milanese e di cui vi è traccia
in detto atto, non riguarderebbero le due «cellule» in questione.
Quanto sopra, si ripete, lungi dall’anticipare valutazioni di merito non
certo spettanti alla scrivente in ordine alla posizione dei due predetti,
vale solo ai fini della revoca della misura cautelare in atto nei confronti
degli stessi nell’ambito del presente procedimento in ordine al reato
associativo loro contestato.
Per tali motivi, il reato di cui all’articolo12 D.Lgs 286/98 andrà
liberato dalla circostanza aggravante di cui all’articolo1 legge 15/80.
PQM
visto l’articolo 22/3 Cpp dichiara la propria incompetenza per territorio
ed ordina
l’immediata trasmissione degli atti al Pm presso il Tribunale di Brescia,
anche per gli adempimenti connessi alla rinnovazione della misura cautelare
in atto come di seguito limitata;
visto l’articolo299/3 up Cpp revoca la misura cautelare in atto nei confronti
dei due imputati per sopravvenuta carenza di gravi indizi in ordine al reato
di cui al capo 1), ed escludendo dal reato di cui al capo 2), l’aggravante
di cui all’articolo1 legge15/80, sempre per sopravvenuta carenza di gravi
indizi al riguardo ordina la formale scarcerazione degli stessi limitatamente
a tali ipotesi.