LE LEGGI RAZZIALI
Nel 1938 il governo fascista emana delle leggi che discriminano i cittadini
italiani di origine e religione ebrea.
Pubblici manifesti di intellettuali razzisti avevano cercato, in precedenza
di conferire alle scelte politiche fasciste una parvenza di scientificità
MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI RAZZISTI
1. Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non e' gia' una
astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realta' fenomenica, materiale,
percepibile con i nostri sensi. Questa realta' e' rappresentata da masse,
quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e
psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che
esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori
o inferiori, ma soltanto che esitono razze umane differenti.
2. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere
che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati
razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche
ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici,
i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di
caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico
le vere razze, la esistenza delle quali e' una verita' evidente.
3. Il concetto di razza e' concetto puramente biologico. Esso quindi e' basato
su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati
essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Pero'
alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze
di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai
Turchi, dai Greci, ecc., non e' solo perche' essi hanno una lingua diversa
e una storia diversa, ma perche' la costituzione razziale di questi popoli
e' diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo
molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio
assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine,
che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.
4. La popolazione dell'Italia attuale e' nella maggioranza di origine ariana
e la sua civilta' ariana. Questa popolazione a civilta' ariana abita da diversi
millenni la nostra penisola; ben poco e' rimasto della civilta' delle genti
preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi
di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente
vivo dell'Europa.
5. E' una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici.
Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli
movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione.
Da cio' deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale
e' variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi
linee, la composizione razziale di oggi e' la stessa di quella che era mille
anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella
assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.
6. Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non e' basato
sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico
di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce
gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia.
Questa antica purezza di sangue e' il piu' grande titolo di nobilta' della
Nazione italiana.
7. E' tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l
opera che finora ha fatto il Regime in Italia e' in fondo del razzismo. Frequentissimo
e' stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La
questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista
puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione
del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo
ariano-nordico. Questo non vuole dire pero' introdurre in Italia le teorie
del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi
sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello
fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri
puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee,
questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di
se stesso e di maggiore responsabilita'.
8. E' necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali)
da una parte gli Orientali e gli Africani dalI'altra. Sono percio' da considerarsi
pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei
e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche
e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso
dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale
e' rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori
del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu
sempe rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione
che non si e' mai assimilata in Italia perche' essa e' costituita da elementi
razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato
origine agli Italiani. 10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei
degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione e' ammissibile
solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare
di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo
comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi
altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio
con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civilta' diversa dalla
millenaria civilta' degli ariani.
* Il "Manifesto degli scienziati razzisti" venne pubblicato sul "Giornale
d'Italia" il 14 luglio 1938 e sottoscritto da 180 scienziati del Regime.Secondo
i diari di Bottai e di Ciano esso fu redatto, quasi completamente, da Mussolini.
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DICHIARAZIONE SULLA RAZZA
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara
l'attualita' urgente dei problemi razziali e la necessita' di una coscienza
razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attivita'
positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza
italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze
politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico
non e' che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: a) il divieto di matrimoni di
italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e
altre razze non ariane; b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti
pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne
straniere di qualsiasi razza; c) il matrimonio di italiani e italiane con
stranieri, anche di razze ariane, dovra' avere il preventivo consenso del
Ministero dell'Interno; d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi
attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.
Ebrei ed ebraismo
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo
l'abolizione della massoneria - e' stato l'animatore dell'antifascismo in
tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito e' stato - in
taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente
ostile al Fascismo. L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente
dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei
confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiche' antitetico a quella
che e' la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le
forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale e',
in Spagna, dalla parte dei bolscevici di Barcellona.
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto
d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva piu' oltre essere
ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo
in voga e applicato dalle grandi democrazie - e' indispensabile. Il Gran
Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi
che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero
dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri
i quali: a) abbiano un'eta' superiore agli anni 65; b) abbiamo contratto
un matrimonio misto italiano prima del 1í ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica,
stabilisce quanto segue: a) e' di razza ebraica colui che nasce da genitori
entrambi ebrei; b) e' considerato di razza ebraica colui che nasce da padre
ebreo e da madre di nazionalita' straniera; c) e' considerato di razza ebraica
colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione
ebraica; d) non e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da un matrimonio
misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data
del 1í ottobre XVI.
Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana
Nessuna discriminazione sara' applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza
italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono
a: 1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo
secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola; 2) famiglie dei volontari di
guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola; 3) famiglie di
combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti
della croce al merito di guerra; 4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista; 6) famiglie
di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre
del 24 e famiglie di legionari fiumani. 7) famiglie aventi eccezionali benemerenze
che saranno accertate da apposita commissione.
Gli altri ebrei
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie,
nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza
italiana, non potranno: a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino
cento o piu' persone; c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni
sara' oggetto di ulteriori provvedimenti. Il Gran Consiglio del Fascismo
decide inoltre: 1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia
riconosciuto il normale diritto di pensione; 2) che ogni forma di pressione
sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa; 3) che nulla
si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attivita'
delle comunita' ebraiche secondo le leggi vigenti; 4) che, insieme alle scuole
elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilita' di concedere,
anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata
immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale
e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate
a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumera' nei riguardi dell'Italia
fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro
dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle
principali Universita' del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi
razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia
ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi
fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio
devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli
Ministri.
* La "Dichiarazione sulla razza" fu approvata da Gran consiglio del fascismo
il 6 ottobre 1938, e venne pubblicata sul "Foglio d'ordine" del Partito nazionale
fascista, il 26 ottobre 1938.
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REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTa' DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100; Ritenuta la necessita'
assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella
scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro
Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con
quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi
ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche
se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente
decreto; ne' potranno essere ammesse all'assistentato universitario, ne'
al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica
che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno
sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante
i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari,
il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi
docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette
istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere
ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, gia'
iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge e' considerato di razza ebraica
colui che e' nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
Ant. 7. Il presente decreto-legge, che entrera' in vigore alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sara' presentato al
Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione
nazionale e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele Mussolini,
Bottai, Di Revel
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REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3,
n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario
di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge e' vietato
agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell'Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge e' considerato ebreo colui
che e' nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi
religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri
ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto
revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente
decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo
e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio
1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti
dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto
saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi
di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente
decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per
l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati. Tale
decreto non e' soggetto ad alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in
via giurisdizionale. Il pres ente decreto entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato al Parlamento
per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente,
e' autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 7 settembre 1938-Anno XVI
Vittorio Emanuele Mussolini
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REGIO DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme gia' emanate per
la difesa della razza nella Scuola Italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390; Veduto il R. decreto-legge
23 settembre 1938-XVI, n. 1630; Veduto il testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio
1928-VI, n. 877, e successive modificazioni; Veduto il R. decreto-legge 3
giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV,
n.100; Riconosciuta la necessita' urgente ed assoluta di dettare ulteriori
disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle
in unico testo con quelle sinora emanate; Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per
l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado,
pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse
persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di
concorsi anteriormente al presente decreto; ne' possono essere ammesse al
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi
anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici
e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,
lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate
da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.
E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino
la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorita'
ecclesiastiche.
Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani e'
vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto
si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di piu' autori,
uno dei quali sia di razza ebraica; nonche' alle opere che siano commentate
o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato,
speciali sezioni di scuola elementare nelle localita' in cui il numero di
essi non sia inferiore a dieci. Le comunita' israelitiche possono aprire,
con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari
con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo
esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore
agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente
articolo il personale potra' essere di razza ebraica; i programmi di studio
saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani,
eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno
quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione
nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunita'
israelitiche.
Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere
istituiti dalle comunita' israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno
all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.
Alle scuole stesse potra' essere concesso il beneficio del valore legale
degli studi e degli esami a' sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno
1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualita' di associate
dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di
studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate
da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura
militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il
personale potra' essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri
di testo di autori di razza ebraica.
Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento
medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale
di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui
al precedente art.1 e' dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i
titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni
generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo
di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI,
n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti
ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza
ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal
Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali
o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza
italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante
i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di
vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria
a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica gia' iscritti
nei passati anni accademici a Universita' o Istituti superiori del Regno.
La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori
e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie
di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma,
per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o
un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti
stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di
fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e
delle nuove nomine dei professori universitari potra' essere protratta al
1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Universita'
e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico
1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre
1938-XVII.
Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre
1938-XVI, n.1630, sono abrogati. E' altresi' abrogata la disposizione di
cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
Art. 13. Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione
in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo
disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 15 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel
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DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTa' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di provvedere; Visto l'art. 3,
n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo
di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta
del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di
concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per
le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:
CAPO I Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenente ad altra razza e' proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto
con tale divieto e' nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano
con persona di nazionalita' straniera e' subordinato al preventivo consenso
del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino
a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni
civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale
Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei
Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali
non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalita' straniera. Salva
l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art.
2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego
e del grado.
Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non
regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio,
e' obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti,
la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto
dall'art. 1, non procedera' ne' alle pubblicazioni ne' alla celebrazione
del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto
del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire
cinquemila.
Art. 6. Non puo' produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto
nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio
1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro
del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, e' vietato l'adempimento
di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori
sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione
degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto
dell'art. 2 e' tenuto a farne immediata denunzia all'autorita' competente.
CAPO II Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge: a) e' di razza ebraica colui che e' nato da
genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa
da quella ebraica; b) e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da
genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalita' straniera;
c) e' considerato di razza ebraica colui che e' nato da madre di razza ebraica
qualora sia ignoto il padre; d) e' considerato di razza ebraica colui che,
pur essendo nato da genitori di nazionalita' italiana, di cui uno solo di
razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto
ad una comunita' israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo,
manifestazioni di ebraismo. Non e' considerato di razza ebraica colui che
e' nato da genitori di nazionalita' italiana, di cui uno solo di razza ebraica,
che, alla data del 1í ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa
da quella ebraica.
Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata
nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei
predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti
alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale
menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della
pubblica autorita'. I contravventori alle disposizioni del presente articolo
sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio
militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore
di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica c) essere proprietari
o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa
della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre
1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento
o piu' persone, ne' avere di dette aziende la direzione ne' assumervi comunque,
l'ufficio di amministrazione o di sindaco; d) essere proprietari di terreni
che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere
proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile
superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile,
esso sara' stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione
dell'imposta straordinaria sulla proprieta' immobiliare di cui al R. decreto-legge
5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro
per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia,
per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per
l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
Art. 11. Il genitore di razza ebraica puo' essere privato della patria potesta'
sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora
risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai
loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie
dipendenze, in qualita' di domestici, cittadini italiani di razza ariana.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla
razza ebraica: a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato; b) il
Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne
sono controllate; c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti
ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate
o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi; d) le Amministrazioni delle
aziende municipalizzate; e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque
costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali
ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto
pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela
dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere
continuativo; f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente
dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad
essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri
fini, nonche' delle societa', il cui capitale sia costituito, almeno per
meta' del suo importo, con la partecipazione dello Stato; g) le Amministrazioni
delle banche di interesse nazionale; h) le Amministrazioni delle imprese
private di assicurazione.
Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati,
puo', caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art
10, nonche' dell'art. 13, lett. h): a) ai componenti le famiglie dei caduti
nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa
fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1)
mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle
guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola; 2) combattenti nelle guerre
libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce
al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel
secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito eccezionali
benemerenze, da valutarsi a termini dell'art.16. Nei casi preveduti alla
lett. b), il beneficio puo' essere esteso ai componenti la famiglia delle
persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono
richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei
registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro
per l'interno non e' soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa,
sia in via giurisdizionale.
Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti
della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al
secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'art. 14
lett. b), n. 6, e' istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione
composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un
Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore
della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. E' vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno,
in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
CAPO III Disposizioni transitorie e finali
Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' data facolta' al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione
interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art.
3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera
di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano
nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denunzia all'ufficio di stato
civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro
il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti
con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla
razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio
a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento
di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni,
a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto e' concesso
il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di
servizio; negli altri casi e' concessa una indennita' pari a tanti dodicesimi
dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili,
agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti,
nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno,
ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennita' previste
dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego
per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volonta'
dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei
stranieri posteriormente al 1í gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto
revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23,
i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il territorio
del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII.
Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto
saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalita'
straniera i quali, anteriormente al 1í ottobrel938-XVI: a) abbiano
compiuto il 65í anno di eta'; b) abbiano contratto matrimonio con
persone di cittadinanza italiana. Ai fini dell'applicazione del presente
articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero
dell'interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno
risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente
interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento
non e' soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Art. 27. Nulla e' innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del
culto e la attivita delle comunita' israelitiche, secondo le leggi vigenti,
salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi
con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. E' abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile
con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme necessarie
per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sara' presentato
al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno,
proponente, e' autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi'' 17 novembre 1938 - XVII
Vittorio Emanuele Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini
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Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di
razza ebraica
Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto
1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l'esercizio
delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:
CAPO I. Disposizioni generali
Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista,
veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente
in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo,
geometra, perito agrario, perito industriale, e', per i cittadini appartenenti
alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica e' vietato l'esercizio della
professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato
e' vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda
la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni
di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII,
n. 1779.
Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui
all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14
del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti
in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali,
e potranno continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti
disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresi'
istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle
vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi
aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli
elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli
albi professionali.
Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano
una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista,
potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del
capo II della presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale
con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall'art.
4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente
riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano
ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
Art. 6. E' fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni
previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli
di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica,
entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori
sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila.
La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per
l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sara' dichiarato estinto se il ricorso
di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza
del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli
organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio
all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata
dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla
scadenza di detto termine. La deliberazione e' notificata agli interessati
a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della
citazione.
CAPO II Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso
la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti
dall'art. 4. Nessuno puo' essere iscritto contemporaneamente in piu' di un
elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato e' ammesso
tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento
non interrompe il corso dell'anzianita' di iscrizione.
Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui
all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione
nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente
della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine
di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali e' necessario: a) essere
cittadini italiani; b) essere di specchiata condotta morale e di non avere
svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione; c) avere
la residenza nella circoscrizione della Corte di appello; d) essere in possesso
degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per
l'esercizio della rispettiva professione.
Art. 10. Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi speciali coloro
che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel
massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione
dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l'iscrizione
coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia
previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti
documenti: a) atto di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana; c)
certificato di residenza; d) certificato di buona condotta morale, civile
e politica; e) certificato generale del casellario giudiziario di data non
anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti
a carico; f) certificato dell'Autorita' di pubblica sicurezza del luogo di
residenza del richiedente, attestante che questi non e' stato sottoposto
ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773; g) titoli di abilitazione
richiesti per la iscrizione nell'albo profesionale.
Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art.
4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti
professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun distretto di Corte
di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa
ha sede presso la Corte di appello, e' presieduta dal primo presidente della
Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed e' composta
di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'Interno, dal
Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato,
dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni,
nonche' dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed
Artisti.
Art. 13. I componenti della Commissione di cui all'articolo precedente sono
nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano
in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione
di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all'art.
8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera
la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze
della Commissione sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.
Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza
di voti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Esse sono
notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore
generale presso la Corte di appello, nonche' al Prefetto, qualora riguardino
esercenti le professioni sanitarie.
Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione
ed alla cancellazione dall'elenco, nonche' ai giudizi disciplinari, e' dato
ricorso tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte
di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto,
entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso
il Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo precedente, e' presieduta
da un magistrato di grado terzo ed e' composta del Direttore generale degli
affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente
designati dal Ministro per l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale
Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale,
per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni,
nonche' dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e
degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale,
su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica
tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di
altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di almeno
cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo
decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
CAPO III Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'art.
12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni
e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano
le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Art. 18. La Commissione puo' applicare sanzioni disciplinari: 1) per gli
abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale commesso nell'esercizio
della professione; 2) per motivi di manifesta indegnita' morale e politica.
Le sanzioni disciplinari sono: a) censura; b) sospensione dall'esercizio
professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; 3) cancellazione dall'elenco.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato
per mezzo dell'ufficiale giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio
disciplinare puo' essere promossa dalla Commissione su domanda di parte,
o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione
della Commissione ad iniziativa di uno o piu' membri. I fatti addebitati
devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione di un termine
per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari,
puo' essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell'interessato. Puo'
essere promossa d'ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte
di appello nel caso: a) di perdita della cittadinanza; b) di trasferimento
dell'iscritto in altro elenco; c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione e' sempre ammesso ricorso a norma dell'art.
15.
Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle misure previste dal testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno
1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto
che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione
di una delle misure di cui al comma precedente, puo' essere sospeso dall'esercizio
della professione. La sospensione ha sempre luogo quando e' emesso mandato
di cattura e fino alla sua revoca.
CAPO IV. Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti
e negli elenchi speciali.
Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza
ebraica, iscritti negli elenchi speciali, e' soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessita' ed urgenza, la professione deve
essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza
ebraica; b) la professione di farmacista non puo' essere esercitata se non
presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui
la farmacia appartiene svolga la propria attivita' istituzionale esclusivamente
nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica; c) ai professionisti di
razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni
di pubblico ufficiale, ne puo' essere consentito l'esercizio di attivita'
per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli
articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione
di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini
italiani di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti
nei ruoli degli amministratori giudiziari, se gia' iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti
nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24
luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini
dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali
delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011,
e, se vi sono gia' iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che
siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica, perdono il diritto
a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. E' vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale
tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza
ebraica.
Art. 26. L'esercizio delle attivita' professionali vietate dall'art. 21 e'
punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni
di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali,
dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
CAPO V Disposizioni transitorie e finali.
Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio
della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta
la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco
speciale, non potranno esercitare alcuna attivita' professionale. Con la
cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione
professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati
a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. E' tuttavia in
facolta' del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista
di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli, anche prima della
cancellazione dall'albo.
Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria
a proseguire gli studi universitari o superiori in virtu' dell'art. 10 del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonche' tutti coloro che,
conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa
abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove
sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti
per l'iscrizione negli albi, nonche' dalla presente legge, potranno ottenere
la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio a norma della
presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza
loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato.
In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo
di tempo prescritto e' concesso il trattamento minimo di pensione se hanno
compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, e' concessa una
indennita' di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego
per effetto della presente legge, verra' corrisposto dal datore di lavoro
l'indennita' di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro
giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi
estranei alla volonta' del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvedera' alla cancellazione
dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione
del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome
dei medesimi della proprieta' della polizza di assicurazione sulla vita,
contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti
di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente,
escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge.
Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del
rapporto d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro
dipendenti.
Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri
interessati, e' autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei
contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il
funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33. Agli effetti della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica
e' determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938
- XVII, 1728, ed ogni questione relativa e' decisa dal Ministro per l'interno
a norma dell'art. 26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art. 34. Per tutto quanto non e' contemplato dalla presente legge, si applicano
le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole
professioni.
Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della
legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento
che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.